Ecco alcune utili indicazioni dell’Agenzia delle Entrate in merito al Certificato unico debiti tributari.
Si tratta di un importante elemento all’interno delle procedure disciplinato dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, volto a garantire agli imprenditori degli strumenti più consoni per prevenire il definitivo dissesto dell’impresa.
Il contribuente può richiedere all’Agenzia delle Entrate il Certificato unico debiti tributari sull’esistenza di debiti tributari risultanti da atti, da contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.
Tale certificato è utilizzabile solo ai fini delle procedure disciplinate dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza) la cui entrata in vigore è stata differita al 1° settembre 2021 dall’art. 5 del decreto legge 8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40.
L’istanza per il rilascio del certificato deve essere presentata all’ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta tramite l’apposito modello.
Se la richiesta è presentata dal debitore è dovuta l’imposta di bollo e anche i relativi certificati sono soggetti all’imposta di bollo e ai tributi speciali. Il debitore può richiedere il certificato personalmente o tramite soggetto delegato. In quest’ultimo caso il soggetto delegato deve essere munito di formale delega da consegnare unitamente alla richiesta del certificato.
Il modello compilato e sottoscritto può essere presentato all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente
Infine, il Certificato unico debiti tributari è rilasciato entro 30 giorni dalla data in cui la relativa richiesta è pervenuta all’ufficio competente.
Qui di seguito trovate i documenti utili messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate:
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it